Per i cittadini extra comunitari, titolo di soggiorno valido (permesso o carta di soggiorno). Per gli individui richiedenti asilo politico, che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, sarà invece rilasciata una carta d'identità cartacea di validità 3 anni.
Al momento della richiesta l’Ufficio acquisisce inoltre firma ed impronte digitali del richiedente.
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune, a causa di malattia grave, un suo delegato deve recarsi in Comune con la documentazione attestante l'impossibilità a presentarsi allo sportello.
Il delegato deve fornire la carta di identità del titolare o un altro suo documento di riconoscimento, una fototessera ed indicare l'indirizzo di spedizione della Carta di Identità Elettronica e concordare l'appuntamento al domicilio del titolare per completare la procedura.
La ricevuta della C.I.E. vale come documento di riconoscimento (non valido per l'espatrio): Circolare n. 9 del 16/07/2019 - Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno.
Su disposizione del Ministero dell’Interno, la carta di identità cartacea NON POTRÀ PIU' ESSERE EMESSA, salvi comprovati motivi di urgenza .
Il trasferimento della residenza non comporta la sostituzione e/o l'aggiornamento della carta d'identità, che continua ad avere validità fino alla naturale scadenza (Circolare del Ministero dell'Interno n. 24 del 31/12/1992)